ASPPI - STIPULA E CONSULENZA CONTRATTI D'AFFITTO

Affitti per gli universitari

Locazioni assoggettate Iva

Obbligo comunicazione dati

Agenzia delle entrate - Provvedimento 16.03.2005
G.U. 68, 23.03.2005

A decorrere dal 1 aprile 2005, è obbligatorio comunicare all’anagrafe tributaria i dati catastali degli immobili presso i quali sono attivate utenze di energia elettrica, di servizi idrici e del gas. Questa norma si inserisce nel contesto delle disposizioni introdotte dalla Finanziaria per il 2005, nell’ottica del potenziamento del patrimonio informativo a disposizione degli organismi preposti ai controlli fiscali, finalizzato a una maggiore proficuità delle azioni di prevenzione e contrasto all’evasione.
Con provvedimento 16 marzo 2005, le Agenzie delle entrate e del territorio hanno stabilito le informazioni analitiche che individuano unicamente le unità immobiliari.
Art.1 - Definizione dei dati analitici degli immobili presso cui sono attivate utenze di energia elettrica, di servizio idrico o del gas -
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 7, comma 5, ultimo periodo, del D. P. R. 605 del 29 settembre 1973, come modificato dall’art. 1, comma 332, lett. b), numero 2), della legge 311 del 30 dicembre 2004, i dati d’identificazione dell’immobile, da comunicare all’anagrafe tributaria, sono:
a) per gli immobili urbani di cui all’art. 3 del D.M. finanze 28 del 2 gennaio 1998: il comune amministrativo e l’indirizzo, il comune catastale se non coincidente con quello amministrativo, la sezione urbana, il foglio, la particella e il subalterno;
b) per i terreni agricoli e i fabbricati rurali: il comune amministrativo e l’indirizzo, il comune catastale se non coincidente con quello amministrativo, il foglio, la particella e il subalterno.
2. I dati catastali identificativi dell’immobile di cui al comma 1, sono dichiarati dagli utenti ed acquisiti dagli istituti, enti e società che stipulano i relativi dati di utenza all’atto della sottoscrizione; per i contratti in essere le medesime informazioni sono dichiarate, ai predetti soggetti, solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.
3. I dati catastali identificativi dell’immobile di cui al comma 1, sono riferiti a quanto rappresentato negli atti del catasto edilizio urbano o del catasto terreni e rilevabili dalla consultazione degli atti medesimi.
Art.2 - Definizione dei campi costituenti i dati catastali per il catasto edilizio urbano e per il catasto terreni
1. Al fine dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, gli identificativi degli immobili urbani di cui al comma 1, lett. a), sono così rappresentati:
a) comune amministrativo - dizione in chiaro;
b) comune catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune amministrativo;
c) codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici;
d) sezione urbana - se presente - 3 caratteri alfanumerici;
e) foglio - 4 caratteri alfanumerici;
a) particella - 5 caratteri alfanumerici;
a) subalterno - se presente - 4 caratteri alfanumerici. 

Case in affitto: comunicazione in Questura

L’articolo 4 (comma 1 lettera b) del decreto legge per il rilancio della competitività apporta alcune modifiche alla Finanziaria 2005 - legge 311/2004). Particolarmente importante quella che, di fatto, sospende l’applicazione delle disposizioni contenute nei commi 344 e 345, fino a quando non saranno approntati i necessari strumenti informatici. Vediamo di cosa sì tratta.

Con l’aticolo 12 del decreto legge 59 del 1978, normativa antiterrorismo, fu introdotto l’obbligo, in capo a chiunque ceda a qualsiasi titolo l’uso di un fabbricato per un periodo superiore a un mese, di dare notizia, entro le successive 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza (questura, commissariato, comune), cominacando tra l’altro, le generalità di chi utilizza il bene. La Legge finanziaria 2005, confermando l’adempimento, aveva però modificato il soggetto destinatario della comunicazione: dalla P.S. all’Agenzia delle entrate (che poi arebbe provveduto a informare gli organi diP.S.), e aveva previsto che la comunicazione stessa potesse essere sostituita dalla semplice presentazone degli atti di cessione per la registrazione fiscale.